La consulenza giudiziale
In Italia, ogni volta che il giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto data la vertenza del contendere su particolari cognizioni scientifiche, può richiedere l'intervento di un esperto (art. 61 del codice di procedura civile). Tale esperto viene detto consulente giudiziale e può essere addirittura previsto dalla legge, come nel caso, ad esempio, di controversie in materia di compensi professionali (art. 2233 codice civile)
L'esigenza di poter disporre, all'occorrenza, di "esperti" era già sentita all'epoca del diritto romano in quanto i magistrati nel corso dell'istruzione probatoria - potevano non essere forniti della competenza necessaria a pervenire al giudizio.
La figura del consulente tecnico di parte o perito di parte
Il consulente tecnico di parte o perito di parte, come dice il nome stesso, colui che svolge il ruolo di difensore tecnico di una parte.
Per tale ragione, il perito di parte o consulente tecnico di parte, oltre ad avere una spiccata competenza tecnica specifica deve possedere un'elevata capacità di relazione con il difensore legale e con gli altri "attori" del processo civile, in particolare con il Giudice e il consulente tecnico d'ufficio che assiste il giudice stesso sul piano tecnico.
Questa capacità di relazionarsi, soprattutto con il difensore legale ma anche con le altre parti, è fondamentale perché la competenza tecnica deve coniugarsi opportunamente con gli aspetti legali. Diventa quindi essenziale un coordinamento tra il perito di parte o consulente tecnico di parte e il difensore legale stesso.

